Art. 19.
(Modalità di vendita).

      1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, nonché in materia di igiene degli alimenti, è fatto obbligo, nella vendita del pane sfuso, di disporre di apposite attrezzature per la vendita dello stesso distinte e separate da altri generi alimentari.
      2. È altresì obbligatorio porre in vendita in scaffali distinti e separati il pane fresco rispetto al pane ottenuto dai prodotti intermedi di panificazione.
      3. Alla vendita di prodotto ottenuto per completamento di cottura si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502.
      4. È vietata la vendita di pane sfuso in forma ambulante e nei pubblici mercati, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla legislazione vigente.
      5. È vietata la vendita sottocosto del pane fresco.